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L’esecuzione delle pene dei soggetti in libertà

Brevi cenni sull’art. 656 del c.p.p.

L’art. 656 c.p.p., rubricato “esecuzione delle pene detentive”, disciplina il modus con cui una condanna definitiva viene messa in esecuzione.

Nella presente trattazione ci si soffermerà esclusivamente sugli aspetti relativi all’esecuzione della misura detentiva nei confronti di soggetti in libertà.

Quando l’imputato viene condannato con sentenza definitiva, il Pubblico Ministero emette un ordine di esecuzione col quale dispone la carcerazione del soggetto.

Il comma 5 dell’art. 656 c.p.p. asserisce che se la pena detentiva è inferiore ai quattro anni, sei in alcuni specifici casi, il PM sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione devono essere notificati al condannato e al difensore all’uopo nominato.

Ricevuti questi atti, il difensore può presentare un’istanza al Pubblico Ministero competente per l’ammissione del reo ad una delle misure alternative alla detenzione. Tali misure sono previste dagli artt. 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dagli articoli 94 del d.p.r. 309/90, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico.

Ove non venga presentata siffatta istanza, ovvero laddove la stessa sia inammissibile, la pena avrà corso immediato. Sul Pubblico Ministero incombe l’onere di trasmettere l’istanza e la relativa documentazione al Tribunale di Sorveglianza competente.

Il Tribunale di sorveglianza, ricevuta l’istanza e la relativa documentazione, decide entro quarantacinque giorni. In detta forbice temporale lo stesso Tribunale può procedere con l’assunzione di prove ex art. 666 c.5 c.p.p, fermo restando il principio del contradditorio.

La ratio di questa disposizione è quella di scongiurare l’effetto desocializzante e criminogeno correlato al passaggio diretto in carcere del reo. Difatti, trattasi di soggetti che, seppur penalmente responsabili, non destano una pericolosità sociale elevata.

I reati ostativi

Benché istituto volto alla rieducazione immediata del condannato, il legislatore, al comma 9 dell’art. 656 c.p.p., ha previsto delle ipotesi in cui tale sospensione non possa essere concessa.

L’alveolo dei reati qui ricompresi è vastissimo, l’art. 656 c.p.p. recita, testualmente:

“La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423 bis, 572, secondo comma, 612 bis, terzo comma, 624 bis del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.”

Tutti i soggetti, condannati per taluni dei reati sopra riportati non potranno fruire dei benefici previsti dai commi precedenti della medesima norma.

In detto alveolo vi sono dei reati connotati da una pericolosità sociale elevata, tra cui delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza.

Oltre a questi, vi sono degli altri reati che necessitano di un’osservazione scientifica intra-muraria, così da vagliare la psiche di detti soggetti ed un eventuale attenuazione della pericolosità sociale.

In forza di questo dettato normativo, i benefici possono essere concessi ai condannati per i delitti di cui agli artt. 609-bis e 609-ter, solo sulla base dei risultati di un’osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente con l’ausilio di esperti. Pertanto, stante la necessaria osservazione sopra citata, non si può addivenire alla sospensione dell’esecuzione.

Questa disposizione non si applica, tuttavia, al condannato cui risulti aver beneficiato dell’attenuante del terzo comma dell’art. 609 bis.

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